Statuto


Art.1 – Costituzione e denominazione
1.1 E’ costituita in Trento l’Associazione di volontariato denominata “CENTRO DI AIUTO AI PAPA’ SEPARATI DEL TRENTINO” con acronimo C.A.P.S.T.

L’Associazione senza fini di lucro ha sede in Viale S. Francesco D’Assisi 10, c.a.p. 38122 Trento. La sede dell’Associazione potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo, cui seguirà approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria ai fini di variazione del presente statuto.
1.2 La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
1.3 L’Associazione opera all’interno del territorio provinciale, nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
1.4 L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
Art. 2 – Principi ispiratori, scopi e finalità
2.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione si rivolge in particolare a genitori separati in stato di disagio, ed ai loro figli ,nell’accezione più ampia del termine, trattisi di separazione legale, divorzio o separazione di coppie di fatto.
2.2. Le specifiche finalità dell’Associazione sono:
a) tutelare i diritti dei figli a seguito della separazione dei genitori;
b) tutelare i diritti ed i rapporti tra genitori separati, promuovendo azioni che riducano la conflittualità;
c) favorire i genitori nella costruzione di un progetto genitoriale condiviso;
d) sensibilizzare la collettività sulle problematiche derivanti dalla separazione coniugale e dalla gestione genitoriale dei figli;
e) favorire i rapporti tra genitori separati ed istituzioni giuridiche preposte.
f) tutelare i diritti dei minori alla bigenitorialità soprattutto nei casi di alienazione parentale.
g) favorire il riavvicinamento tra i minori ed il genitore alienato o in difficoltà.
2.3. Per la realizzazione degli scopi prefissati, l’Associazione si propone di:
1. Istituire e gestire un servizio/sportello di orientamento ed ascolto dei genitori in atto ed in stato di separazione, fornendo informazioni sulla legislazione vigente in materia;
2. Organizzare convegni, seminari e incontri sui temi legali e psicologici correlati alle dinamiche della separazione coniugale e della gestione dei figli;
3. Organizzare campagne di sensibilizzazione sulle problematiche vissute dai genitori separati e dai loro figli;
4. Organizzare e gestire corsi e programmi di formazione e qualificazione per le figure professionali che prestano servizi e consulenza in favore di genitori separati;
5. Organizzare eventi e manifestazioni diretti a rafforzare e valorizzare la funzione genitoriale nei confronti dei figli di coniugi in stato di separazione;
6. Collaborare con altre Associazioni ed organismi operanti nei settori dell’assistenza famigliare e della solidarietà;
7. Collaborare con Enti ed istituzioni di competenza, anche mediante la presentazione di proposte legislative e sociali.
8. Collaborare con Università, Enti, Scuole ed Istituti pubblici e privati
9. Realizzare e sviluppare ricerche e studi nell’ambito delle aree di propria competenza.
10. Stipulare e promuovere convenzioni con professionisti, esperti, aziende e strutture al fine di favorire l’accesso a beni e servizi a condizioni agevolate per i genitori separati in difficoltà.
Art.3 – Risorse economiche e bilancio
3.1 L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi da Enti pubblici e privati, nonché da organismi internazionali; ed erogazioni da soci e terzi:
3. erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
4. rimborsi derivanti da convenzioni;
5. entrate da attività commerciali e produttive marginali.
3.2 Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
3.3 L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termina, rispettivamente, il primo gennaio e il trentun dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, Consiglio Direttivo redige il bilancio e sottopone l’Assemblea dei soci entro il 30 di aprile.
3.3 L’associazione potrà aprire un conto corrente bancario o postale con firme disgiunte del Presidente, Vice-Presidente e Segretario-cassiere.
Art.4 – Soci
1.1 Il numero dei soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione attraverso il versamento della quota associativa annuale.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Ha, altresì, facoltà di associarsi ad altre associazioni aventi analogo scopo.
Art.5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
5.1 L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato.
5.2 Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa deliberata annualmente dall’Assemblea.
5.3 Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza è ammesso il ricorso all’Assemblea dei soci.
5.4 La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo in base ai seguenti motivi:
1. per recesso;
2. per morosità;
3. per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione, nonché per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
5.5. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’Associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Presidente dell’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso.
5.6 Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi versati, ad eccezione di quanto previsto dalle normative vigenti.
Art.6 – Doveri e diritti degli associati
6.1 I soci sono obbligati:
1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. a versare la quota associativa annuale;
3. a mantenere un comportamento degno ed ineccepibile nei confronti dell’Associazione e della collettività, animati da spirito di solidarietà, di correttezza e di buona fede;
4. a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito;
6.2 I soci hanno diritto:
5. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
2. ad esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo;
3. all’informazione e al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Art.7 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
1. l’Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo;
Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.
Art.8 – L’Assemblea dei soci
8.1 L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e può essere ordinaria e straordinaria. Per essere rappresentati in Assemblea sono ammesse deleghe, al massimo due per associato.
8.2 L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
1. approva il bilancio prevenivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
3. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
5. delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione.
8.3 L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. A fronte della richiesta da parte dei consiglieri o degli associati, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro i successivi trenta giorni.
8.4 L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
8.5 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro associato eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno sempre valide le assemblee cui partecipano tutti i soci e l’ intero Consiglio Direttivo. Nelle riunioni relative all’approvazione del bilancio, ovvero inerenti la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
8.6 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con il 51 % degli associati presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. La seconda convocazione può avvenire nello stesso giorno della prima.
8.7 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
8.8 Per le modificazioni dello statuto è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8.9 I verbali dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati all’interno del Libro verbali dell’Assemblea dei soci.
Art 9 – Il Consiglio Direttivo
9.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall’Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
9.2 Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei componenti del Consiglio decada, il Consiglio provvede alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti ovvero, in mancanza, cooptando altro associato previa accettazione di quest’ultimo. Il consigliere nominato, o cooptato, rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso decada, oltre alla metà dei membri del Consiglio, tale organo s’intenderà decaduto e dovrà essere eletto mediante nuovo intervento assembleare.
9.3 Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-cassiere.
9.4 Al Consiglio Direttivo spetta di:
1. curare l’esecuzione della deliberazione dell’Assemblea;
2. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione;
3. eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-cassiere;
4. deliberare sulle domande di nuova ammissione e sull’esclusione dei soci;
5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
6. redigere il regolamento interno se previsto, da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea ordinaria.
9.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi dal membro più anziano.
9.6 Il Consiglio Direttivo è convocato ogni due mesi e ogni qual volta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
In quest’ultimo caso, il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 10 giorni dalla data della richiesta. Il Consiglio Direttivo assume le sue deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fissata mediante comunicazione scritta a ciascun consigliere almeno sette giorni prima della riunione.
9.7 I verbali del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati all’interno del Libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Il Presidente
10.1 Il Presidente, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati.
10.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente anch’esso eletto dal Consiglio Direttivo.
10.3 Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11 – Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati in merito alle spese analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dallo stesso Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Norma finale
In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in analogo settore.
Art. 13 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.